Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
CAPO IV
 DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA
Art. 31
 (Pianificazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, predispone il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga, è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale, ha valenza triennale a scorrimento annuale ed è in ogni caso modificato qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Il Piano cui al comma 1 contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale, l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in termini di sviluppo socio-economico del territorio.
5. Il Piano è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
6. Fino all'approvazione del Piano si fa riferimento al programma regionale denominato "Ermes" approvato con deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 (Approvazione delle proposte operative per la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del territorio).
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 32
 (Regolamento per la banda larga)
1. Con regolamento regionale sono stabilite la disciplina e le specifiche tecniche delle opere destinate a ospitare le reti di banda larga realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti pubblici anche economici, nonché dai soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili.
2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione consiliare, è emanato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
3. Il regolamento è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
4. II soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono tenuti al rispetto del regolamento di cui al comma 1 nella progettazione e realizzazione dei lavori pubblici relativi a opere stradali e altre infrastrutture civili. Eventuali deroghe possono essere disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 36.
Art. 33
 (Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.
13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 9 ter aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 9 quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 6/2013
6 Comma 7 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2014
7 Comma 8 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
8 Comma 9 abrogato da art. 22, comma 3, L. R. 13/2014
9 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 22, comma 4, L. R. 13/2014
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 25/2015
11 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13 Comma 9 bis sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 29/2017
14 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 12/2018
15 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 12/2018
16 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 34
 (Titoli abilitativi)
1. Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga di cui all'articolo 30, comma 1, sono autorizzati con l'avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati. È fatto salvo, nei casi di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, l'obbligo dell'acquisizione del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4. Il parere di ARPA è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. L'attivazione degli impianti è comunicata all'ARPA, da parte dei soggetti gestori, integrandola con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nei casi di attraversamento di corsi d'acqua e di aree demaniali di competenza regionale, non sono soggetti al pagamento dei canoni di concessione demaniale.
3. Gli interventi per la installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica realizzati dagli operatori del settore, fuori dai casi di cui al comma 1, sono soggetti a SCIA come disposto dall'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Qualora siano previsti anche interventi di realizzazione di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, si applica la procedura autorizzatoria di cui al capo III.
4. Nei casi in cui gli operatori delle telecomunicazioni intendano utilizzare, per la posa delle fibre ottiche, i cavidotti esistenti della rete pubblica di proprietà regionale ovvero quelli di cui all'articolo 36, comma 3, la SCIA di cui al comma 3 è integrata da uno specifico nulla osta regionale. Il nulla osta è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni entro trenta giorni tenuto conto delle caratteristiche fisiche del cavidotto regionale esistente in relazione allo stato di occupazione del medesimo, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza, efficienza e integrità dell'infrastruttura regionale.
Art. 36
 (Obblighi di predisposizione delle opere)
1. Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32.
2. Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, relativi alle opere di cui ai commi 1 e 7 danno atto dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ovvero delle deroghe di cui al comma 5.
3. Qualora le opere e le infrastrutture siano realizzate con contributi regionali gli Enti di cui al comma 1 garantiscono per le condutture e i manufatti realizzati per le fibre ottiche il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale di cui all'articolo 33, comma 1.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici.
5. Eventuali deroghe agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 possono essere motivatamente disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.
7. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici nel territorio regionale devono prevedere la predisposizione delle condutture per il cablaggio della rete a banda larga, nonché i locali per le apparecchiature per telecomunicazioni in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5.
8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa urbanistica regionale.
Art. 37
 (Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni)
1. In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni e possono anche essere affidati alla società regionale interamente controllata Insiel SpA.
4. Il regolamento di cui all'articolo 32 può prevedere specifiche disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario.
4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.
6. I soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati di cui al comma 2 relativi alle infrastrutture già realizzate necessari all'implementazione dell'inventario. Successivamente trasmettono i medesimi dati entro novanta giorni dalla fine dei lavori relativi a ogni nuova infrastruttura.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 9, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 9, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 4 bis sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2014
4 Comma 5 sostituito da art. 23, comma 2, L. R. 13/2014