Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
CAPO III
 DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Art. 16
 (Regolamento comunale per la telefonia mobile)
1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.
2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.
3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;
c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
4. Il regolamento, predisposto anche con adeguati elaborati grafici utilizzando la carta tecnica regionale numerica, contiene:
d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;
e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;
f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.
9. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il regolamento anche in forma associata.
10. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4 Parole soppresse al comma 8 da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
Art. 18
 (Procedimento autorizzativo ordinario)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
3. II parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.
5. La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6.
Art. 19
 (Procedimento autorizzativo in assenza di regolamento)
1. In assenza del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 per gli impianti mobili di telefonia mobile, nonché richiamato quanto previsto all'articolo 8, comma 6, per la manutenzione ordinaria, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'istanza di autorizzazione è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.
3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato all'istanza o non sia favorevole, il Comune indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme statali e regionali e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 per quanto applicabili e compatibili.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
Art. 26
 (Controlli ambientali)
3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.
5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.
Art. 27
 (Sanzioni)
1. Ferme restando tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ferme restando in particolare le sanzioni previste dalla legge 36/2001 in materia di emissioni elettromagnetiche, in caso di non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dell'impianto dichiarati nel titolo abilitativo, il Comune ordina all'operatore interessato di rendere conforme l'installazione, fissa il termine, comunque non inferiore a sessanta e non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento e commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 12.500 euro e non superiore a 75.000 euro.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura doppia rispetto a quella precedentemente irrogata, fissa l'ulteriore termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso con oneri a carico del gestore.
3. La mancata dismissione degli impianti di cui all'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 7.500 euro e non superiore a 45.000 euro.
4. La mancata dismissione degli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 25.000 euro e non superiore a 150.000 euro, nonché la rimozione e l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e a spese del soggetto responsabile.
5. In caso di omesse comunicazioni di cui al presente capo, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, comporta l'irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.