Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1:
a) partecipa ai procedimenti di consultazione e coordinamento con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;
c) definisce le procedure autorizzative in materia di telecomunicazioni;
d) definisce gli indirizzi e i criteri generali per la programmazione relativa alla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile;
e) provvede alla pianificazione generale relativa alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga sul territorio regionale al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché nel contempo per contribuire ad assicurare la connettività multimediale alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico;
f) perfeziona accordi di programma quadro con lo Stato per la realizzazione della banda larga nell'ambito della pianificazione di cui alla lettera e);
g) svolge tutte le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli Enti locali.