Art. 29
(Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della
legge regionale 28/2004.
2. I Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della
legge regionale 28/2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione secondo la normativa previgente.
3. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16.
4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 205, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2 Comma 5 abrogato da art. 205, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024