Art. 25
(Comunicazione per l'attivazione degli impianti)
1. All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero dello sviluppo economico.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.