(Disposizioni specifiche per gli impianti di telecomunicazioni del traffico ferroviario)
1. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario sono assoggettati alle procedure di cui all'
articolo 87, comma 3 bis, del decreto legislativo 259/2003, e successive modificazioni; in tale ipotesi č resa preventiva comunicazione al Comune che puņ chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione degli impianti.