Art. 22
(Impianti della Protezione civile della Regione)
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione, necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza sono realizzati, ai sensi della
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e successive modificazioni, nonché in attuazione delle ordinanze statali in materia di protezione civile, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di emissioni elettromagnetiche, e in deroga alla normativa regionale in materia di titoli abilitativi di cui alla presente legge, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
2. La localizzazione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 tiene conto delle aree preferenziali indicate nel regolamento di cui all'articolo 16. Per comprovate esigenze operative di servizio sono individuate localizzazioni diverse da quelle preferenziali definendole di concerto tra il Sindaco del Comune interessato e la Protezione civile della Regione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano in ogni caso agli interventi in materia di telecomunicazioni di competenza della Protezione civile della Regione.