Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di telecomunicazioni.
Art. 2
 (Campo di applicazione)
1. In attuazione della legge 36/2001, la presente legge disciplina gli impianti e le infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2, che comportano l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici con frequenze comprese fra 100 chilohertz (kHz) e 300 gigahertz (GHz), fermo restando che quelli per usi militari e delle forze di polizia sono disciplinati da specifiche norme di settore.