Art. 17
(Programmi di sviluppo delle reti)
1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 16, i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.
2. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.