1. L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 36/2001, sono soggette SCIA, presentata al Comune interessato con le modalità di cui all'
articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, previo parere favorevole di ARPA e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 5 e 6.