Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 12/12/2013

Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.
Art. 1
 (Circoscrizioni di decentramento comunale)
1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione fino a 50.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 10.000 abitanti o frazione, ovvero in ragione di una ogni 6.000 abitanti o frazione, qualora il comune sia incluso nella tabella prevista dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia). Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione.
3. Lo statuto e il regolamento comunali disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti a suffragio universale diretto con le modalità stabilite dal regolamento.
5. I comuni capoluogo di provincia possono prevedere con lo statuto particolari e più accentuate forme di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi, gli organi di tali forme di decentramento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 45, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 2
 (Organi delle circoscrizioni di decentramento comunale)
2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio, determinata con deliberazione del consiglio comunale in misura non superiore, rispettivamente, al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 30 per cento del medesimo gettone. La disposizione di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 2011, ai comuni per i quali ha luogo l'elezione degli organi circoscrizionali, con efficacia dalla data della medesima elezione.
4. Le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali.
5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento, i comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.