Art. 5
(Monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale)
1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato cartaceo e in formato elettronico, dei documenti elaborati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale che provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale del Consiglio regionale.