Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.
Art. 2 bis
2. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati. L'ammontare dell'intervento economico e il numero massimo di amministrati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 la Regione si avvale dei Servizi sociali dei Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo.
4. Per accedere alla misura, l'amministratore di sostegno presenta domanda all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, sulla base di apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.
5. La Regione trasferisce le risorse disponibili agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute e dagli stessi comunicato alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato del 3 per cento a titolo di ristoro dei costi per la gestione amministrativa.
6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 29, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.