Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;

b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;

c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;

e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.

Art. 3

(Potestà amministrative)

1. La Regione esercita le potestà amministrative in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.

Art. 4

(Uffici tavolari)

(1)

1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 11/2011

Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.