Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 29

(Regolamenti)

1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:

a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;

b) il rilascio di estratti e certificazioni;

c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;

d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;

e) l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;

f) la presentazione della domanda tavolare telematica;

g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.