Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
Art. 29
(Regolamenti)
1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:
a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;
b) il rilascio di estratti e certificazioni;
c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;
d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;
e) l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;
f) la presentazione della domanda tavolare telematica;
g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.