Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 27

(Conclusione del procedimento di completamento)

1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.

3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

a) della sede dove sono depositati gli atti;

b) della possibilità di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;

c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.

4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.