Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 21

(Procedura)

1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.

2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.

3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.