Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;

b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;

c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;

e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.