Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 19

(Esecuzione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.