﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 agosto 2010

      , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019</p><p style="text-align: justify;"><strong>Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4. </p></p></body></html>