Art. 5
(Libro fondiario)
1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.
2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.
3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.