Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;

b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;

c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;

d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 19

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".

4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico ".

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".

10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 20

(Allegati)

(2)(3)

1. L'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera jj), L. R. 11/2011

Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.

Art. 21

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.

(1)(2)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.

4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

(3)

4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011

Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011

Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011