Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

CAPO II

INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Art. 3

(Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)

(1)(3)(9)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.

2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.

(4)

3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.

(5)(10)(11)(23)

4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l’entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale nel caso di variazione dell’importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(6)(12)(16)(24)

4 bis.

( ABROGATO )

(13)(26)

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.

(25)

5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.

(7)

5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.

(8)

6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.

7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.

8.

( ABROGATO )

(14)(17)(19)(21)(27)

9.

( ABROGATO )

(15)(18)(20)(22)(28)

9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.

(2)

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011

Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011

Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

10  Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

11  Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

12  Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

13  Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

14  Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014

15  Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014

16  Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015

17  Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

18  Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

19  Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

20  Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

21  Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020

22  Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020

23  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021

24  Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022

25  Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

26  Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

27  Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

28  Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Art. 4

(Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)

(1)(2)(6)

1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza.

(7)

2.

( ABROGATO )

(3)

3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

4.

( ABROGATO )

(8)

5.

( ABROGATO )

(4)

6. Il beneficiario è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:

a) la variazione di residenza da un comune della regione a un altro;

b)

( ABROGATA )

c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.

(5)(9)(10)(11)(12)

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011

Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011

Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

10  Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

11  Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

12  Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Art. 5

(Modalità di erogazione elettronica)

(1)(2)(5)(6)(7)

1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.

4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.

5. Il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.

(3)

6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.

7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.

8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.

9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

10. Per le finalità indicate ai commi 7 e 8, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti.

(4)

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.

Art. 6

(Modalità di erogazione non elettronica)

(1)(2)(4)

1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.

3. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

(3)

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

Art. 6 bis

(Inizio dell'attività di vendita)

(1)

1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto, copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

2 bis. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale medesima, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.

(2)

2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 7

(Banca dati)

(1)(2)(6)

1. L'Amministrazione regionale gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.

(3)

2. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011

Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

Art. 7 bis

(Acquisto e manutenzione dei POS)

(1)(2)(3)(4)

1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011

Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.

Art. 8

(Delega di funzioni alle Camere di commercio)

(1)(2)(9)(20)

1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative :

a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;

b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure;

c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;

d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle misure di sostegno indebitamente percepite;

e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.

(11)(12)(16)(17)

2. Gli identificativi sono acquisiti dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio.

(3)(18)

3.

( ABROGATO )

(13)

4.

( ABROGATO )

(14)

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata. In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2017.

(4)(10)

5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.

(5)

6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B.

(6)(19)

7.

( ABROGATO )

(7)(15)

8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

9.

( ABROGATO )

(8)

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011

Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011

Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011

Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011

Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

10  Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014

11  Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

12  Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

13  Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

14  Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

15  Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

16  Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

17  Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

18  Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

19  Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

20  Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.

Art. 8 bis

(Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)

(1)

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a fronte delle attività svolte a favore dei richiedenti le misure di sostegno e dei beneficiari delle stesse, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

(2)

3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di energia. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Art. 9

(Erogazione del contributo)

(1)(2)(4)(5)(6)

1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.

2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.

3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica tramite Insiel SpA alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.

(3)

4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.

Art. 10

(Rimborsi attinenti alle contribuzioni)

(1)(2)(4)

1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.

(8)(17)

2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.

2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate. Il Direttore centrale della Direzione centrale finanze dispone, con proprio decreto, la cessazione della procedura e definisce la procedura per la gestione della spesa.

(9)(18)

2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 1 sono soggetti al solo controllo successivo esercitato, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

(10)(19)

3.

( ABROGATO )

(11)

3 bis.

( ABROGATO )

(3)(6)(7)(12)

3 ter.

( ABROGATO )

(5)(13)

4.

( ABROGATO )

(14)

5.

( ABROGATO )

(15)

6.

( ABROGATO )

(16)

7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:

a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;

b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;

c) all'attuazione del comma 7.

Note:

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.

La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011

La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.

Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012

Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

10  Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

11  Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

12  Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

13  Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

14  Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

15  Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

16  Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

17  Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

18  Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

19  Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.