Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:

a) dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;

b)

( ABROGATA )

c) sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;

d) favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.

(1)

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) beneficiari:

1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;

2)

( ABROGATO )

b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

c) identificativi: le tessere con le caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;

d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge;

e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 115, lettera a), L. R. 11/2011

Numero 2) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 5, comma 20, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.

Non si procede all'abrogazione delle lettere c) e f) del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.