Art. 8 bis
(Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)
1.
A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:
a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;
b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.
2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a fronte delle attività svolte a favore dei richiedenti le misure di sostegno e dei beneficiari delle stesse, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.
3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di energia. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.