Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilitą individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 7 bis
1. La societą in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attivitą di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attivitą necessarie a garantire la continuitą del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la societą in house Insiel s.p.a., a definire le modalitą di erogazione del servizio di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
4 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.