Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilitą individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 6 bis
1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attivitą di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.