Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 4
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei termini previsti dall'articolo 21, comma 2 della presente legge.
2 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
3 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
4 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 119, L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011
7 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011
8 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011
9 Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011
10 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
11 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.