Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24 Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26 Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.