Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 21
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011