Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 17
 (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 17/2010