Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni)
3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3 Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.