Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 13
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12 Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.