Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 12
6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.