Art. 11
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.
2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.
4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.
4 bis. Con regolamento regionale è disciplinato il trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di vigilanza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 3/2024