Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Funzioni della Regione)

(4)

1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.

(2)(5)

2.

( ABROGATO )

(6)

3.

( ABROGATO )

(1)(7)

4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.

(3)(8)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dal comma 215 del medesimo art. 6 L.R. 14/2012.

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016

Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016

Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016