Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.
CAPO II
 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
Art. 4
 (Interventi nel settore studi e ricerche)
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 la Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e con qualificati istituti, enti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio dei dialetti di cui all'articolo 2.
3. La Regione promuove altresì la costituzione, l'informatizzazione e l'incremento di fondi bibliografici e archivi, anche sonori e video cinematografici, che raccolgono la documentazione di testimonianze di carattere autobiografico, interviste, racconti e memorie orali e loro trascrizioni, canti, musiche e danze tradizionali, nonché la creazione, nelle biblioteche di enti locali e d'interesse regionale, di specifiche sezioni dedicate ai dialetti di origine veneta.
4. La Regione favorisce la raccolta e la conservazione della documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui al comma 2 e, previo accordo, ne dispone il deposito presso le biblioteche di ente locale, una per Provincia.