Art. 2
(Dialetti)
1. Ai fini della presente legge, sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese.