Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Principi e finalitą)
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversitą culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunitą regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunitą dei corregionali all'estero.
2. Le attivitą di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunitą dei corregionali all'estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l'identitą culturale e favorendo l'utilizzo del dialetto nella vita sociale.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2016