Legge regionale 11 febbraio 2010 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela degli animali favorendo la diffusione di metodologie innovative, da utilizzare a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici, che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.

Art. 2

(Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Università degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.

2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l'istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.

3. La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 19, L. R. 6/2013

Art. 3

(Comitato etico regionale per la sperimentazione animale)

1. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati di cui all'articolo 2, è istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione. Nel Comitato è garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.

3. Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamenti alle università e agli istituti scientifici per interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.