Art. 3
(Comitato etico regionale per la sperimentazione animale)
1. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessivamente svolta dai comitati di cui all'articolo 2, è istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento, d'intesa con le Università aventi sede legale nella regione. Nel Comitato è garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.
3. Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati dell'attività svolta.