Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 17 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 1
 (Finalità)
2. Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 482/1999 ), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:
a) Sauris/Zahre;
b) frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;
c) Tarvisio/Tarvis;
d) Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;
e) Pontebba/Pontafel;
e bis) Sappada/Plodn.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, dà attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversità linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 20/2018
2 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 20/2018
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4 Comma 3 sostituito da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5 Comma 4 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
Art. 2
 (Principi)
1. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione dei principi espressi:
b) dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
g) dai documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999, all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), nonché, per effetto della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), alla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 5
4. I medesimi uffici possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua tedesca con pari dignità grafica.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019
Art. 6
1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
3. Per le finalità previste al comma 1, gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
3 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 25, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Apprendimento della lingua tedesca)
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità degli interventi di cui al comma 1, d'intesa con le autorità scolastiche regionali.
3. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le università del Friuli Venezia Giulia, le università di altri Stati europei, le Regioni e gli enti locali dove sono presenti minoranze di lingua tedesca, da attuarsi anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua tedesca e nelle sue varietà locali dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e post-universitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di Stato che abilitino all'esercizio delle professioni.
4. La Regione promuove altresì iniziative di collaborazione tra i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e le associazioni, con sede nel territorio regionale, che abbiano come fine la divulgazione della lingua e della cultura tedesca.
Art. 12
 (Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 33, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 13
 (Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all' articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varietà linguistiche di cui all' articolo 8 .
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 15
 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento.
8. La Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera a), L. R. 11/2011
2 Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera b), L. R. 11/2011
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 110, lettera c), L. R. 11/2011
4 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 20/2018
5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 20/2018
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
7 Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
8 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
10 Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019
11 Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2020
12 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 77, L. R. 13/2021
Art. 17 bis
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.
3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 20/2019
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 20/2019
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 94, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 128, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 36, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.