Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Codice regionale dell'edilizia.
Art. 64
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della parte II (Disciplina dell'attività edilizia) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e successive modifiche;
b) il regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, emanato con decreto del Presidente della Regione del 17 settembre 2007, n. 296, e successive modifiche;
c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
d) la legge regionale 20 giugno 1988, n. 57 (Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici), e successive modifiche;
e) l'articolo 83 (Commissione regionale per le servitù militari), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche.