Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 30

(Esonero e riduzione dal contributo di costruzione)

(9)

1. Il contributo previsto dall'articolo 29non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;

b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purché non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;

b bis) per gli interventi di demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune;

b ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici imponibili e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);

c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;

d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso;

f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;

g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;

h) per le modifiche di destinazione d’uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare, in cui lo strumento urbanistico ammette l’uso residenziale; rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all’articolo 15 le modifiche di destinazione d’uso in usi diversi da quello residenziale;

i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purchè finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici.

i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.

(1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(10)(11)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(23)

1 bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.

(22)

2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.

3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.

4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.

4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.

(6)

4 ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto dall'articolo 29, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di zone improprie nelle quali sia accertata l'insussistenza delle opere di urbanizzazione richieste dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di non procedere alla programmazione o realizzazione.

(12)

Note:

Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 70, comma 1, lettera f), L. R. 17/2010

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 13/2014

Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 13/2014

Parole soppresse alla lettera h) del comma 1 da art. 7, comma 3, L. R. 13/2014

Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 4, L. R. 13/2014

Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 13/2014

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 27, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 27, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015

Rubrica dell'articolo modificata da art. 36, comma 22, L. R. 29/2017

10  Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 36, comma 23, L. R. 29/2017

11  Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 36, comma 24, L. R. 29/2017

12  Comma 4 ter aggiunto da art. 36, comma 25, L. R. 29/2017

13  Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 6/2019

14  Parole sostituite alla lettera b ter) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 6/2019

15  Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera c), L. R. 6/2019

16  Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 6, comma 13, lettera d), L. R. 6/2019

17  Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 66, comma 2, L. R. 9/2019

18  Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 14/2020

19  Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

20  Parole sostituite alla lettera b bis) del comma 1 da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

21  Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 111, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

22  Comma 1 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 6/2021

23  Lettera b bis) del comma 1 sostituita da art. 83, comma 5, L. R. 8/2022