Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 23

(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

(2)

1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro del titolo.

2. Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i cinque anni dalla data di ritiro del titolo. Il termine è prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente alla scadenza del termine medesimo. L'atto di proroga indica il nuovo termine di fine lavori.

(7)

3. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.

4. Il permesso di costruire decade di diritto ai sensi del comma 3anche in caso di:

a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio;

b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dall'efficacia delle previsioni contrastanti.

(5)

5. Nei casi di cui al comma 3 la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività o che costituiscano attività edilizia libera, anche asseverata. In caso di rilascio di nuovo permesso di costruire si procede altresì, ove dovuto, al ricalcolo del contributo di costruzione ed è comunque possibile presentare la segnalazione certificata di agibilità per la parte di edificio ultimata, ove sussistano i requisiti di cui all' articolo 27. In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse.

(1)(3)(4)(6)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 145, comma 1, L. R. 26/2012

Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 bis, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.

Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera a), L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera b), L. R. 29/2017

Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 66, comma 1, L. R. 9/2019