Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 57
 (Norme comuni)
2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:
a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;
c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;
e) se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sono presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 39 , fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 la parola "assicurarano" e' stata corretta in "assicurano".
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, lettera g), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 70, comma 1, lettera h), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 5/2013
4 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 13/2014
5 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 29/2017
6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 39/2017