Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 50
4 ter. La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 40 ter. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel secondo periodo, gli aventi diritto attestano la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità accompagnata da una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e dei materiali impiegati sottoscritta da parte del professionista incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres.
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili all'articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
5 bis. Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, qualora gli interventi di cui al presente articolo siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
6. Nei casi previsti dal comma 5non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 17 non comporta, salva diversa previsione della legge dello Stato, l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 165, comma 1, L. R. 26/2012
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera a), L. R. 29/2017
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 13, lettera b), L. R. 29/2017
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 38, comma 14, L. R. 29/2017
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 6/2021
11 Parole sostituite al comma 8 da art. 49, comma 1, L. R. 2/2024
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 9/2025
13 Comma 4 ter aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 9/2025
14 Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025