Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 10/07/2025

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 40 ter
2. La presente legge riconosce e valorizza le funzioni di certificazione e di attestazione di conformità svolte nell'interesse generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e collaudatore delle opere edilizie. Le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati costituiscono, nei casi previsti dalla presente legge, accertamento dei fatti oggetto delle medesime, fatti salvi gli esiti delle verifiche svolte, anche con modalità a campione, da parte delle amministrazioni competenti.
2 bis. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile, esterne alle stesse unità immobiliari. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2025
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2025