Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 33
 (Area di pertinenza urbanistica)
2. Al fine di cui al comma 1può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.
3. L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.
5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 148, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 13/2014