Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 15
 (Modifica di destinazione d'uso degli immobili)
1. Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'articolo 5, per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 2, L. R. 13/2010
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 29/2017
5 Parole soppresse al comma 5 da art. 35, comma 2, L. R. 29/2017
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 35, comma 3, L. R. 29/2017
7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 6/2019
8 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 6/2019